il codice Zanardelli, promulgato nel 1889, era un codice penale che rifletteva le idee illuministe, liberali e garantiste. Difatti, presentava diverse innovazioni tra cui la bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni e non, come vi era nel codice penale napoleonico, una tripartizioni in delitti, crimini e contravvenzioni. Le pene erano incentrate su un principio di mitezza che incideva sulla tutela dei beni fondamentali della persona quali libertà, vita ed onore e rappresenta il primo codice penale dell’Italia post-risorgimentale. Prevedeva l’abolizione della pena di morte, recependo il codice leopoldino del 1786 e del 1853 vigente in Toscana. La pena capitale era definita inumana ed ingiusta giacché privava un essere umano del bene tutelato quale la vita, per ordine di un’imposizione legislativa ed esecutiva. Lo Stato deve offrire garanzie individuali e l’individuo era superiore allo Stato stesso, del quale il codice autoritario del 1930 (codice Rocco) ne sanciva la supremazia sul cittadino. Difatti nel codice Rocco, l’impostazione autoritaria di stampo fascista dove lo Stato era tutelato ed erano previsti i reati di vilipendio che lo Zanardelli non prevedeva, era oppressivo e istituì la pena capitale. Tornando al codice liberale del 1889, si può dire che semplificò l’adozione delle pene carcerarie abbandonando il sistema di applicazione per gradi di ciascuna pena sapendo che esse non possono essere aumentate o diminuite né commutate se non nei casi previsti dalla legge. Era previsto l’istituto del perdono giudiziale nel sistema sanzionatorio e considerava un trattamento rispettoso della dignità del condannato. Le sanzioni erano suddivise in privative della libertà personale, pecuniarie ed interdittive. le modalità alternative alla detenzione erano stabilite all’art.19 comma 5 consentendo lo svolgimento di attività lavorativa. Era introdotta la libertà condizionale applicabile ai condannati subordinatamente alla buona condotta e al ravvedimento. Previsto era l’arresto domiciliare applicabile a donne e minori non recidivi per condanne di un mese e vi era l’istituto del confino. Non era prevista l’imputabilità individuando cause di esclusione o attenuazione per l’ubriachezza accidentale, l’infermità di mente, la minore età e il sordomutismo. Per ciascuno di essi erano previsti specialmente per gli ubriachi ricoveri ai fini terapeutici.Vi erano la libertà di associazione e sciopero a patto che non fossero violente ed era soppressa la pena di morte. Zanardelli definiva la pena «depredatrice, come odioso spettacolo di sangue che è proprio a rendere gli animi iniqui, duri e spietati ed anche a diffondere ebbrezze criminose. (..)Rappresenta uno dei delitti più atroci dell’uomo». Questa decisione segnò una svolta nella storia del diritto penale italiano e una svolta rispetto ai governi dell’epoca. Inoltre era vietata l’estradizione del cittadino anche dello straniero e per reati politici e vi era il principio di colpevolezza ma vi era differenza tra chi aveva effettivamente compiuto il fatto e chi aveva solo avuto un ruolo di minore rilevanza. Vi era dunque una modulazione delle responsabilità in funzione del contributo a cagionare un delitto; la recidiva era considerata entro un limite temporale di 10 anni decorrente dall’ultimo sentenza di condanna decorso il cui termine la precedente condanna non rilevava più ai fini dell’aggravamento. Poi vi era la prescrizione secondo la quale la durata veniva determinata in base alla pena stabilita. Dunque il codice Zanardelli era improntato a criteri di umanità, oggettività e laicità. Perciò si propone, considerato che il codice penale attuale della Repubblica italiana è ancora quello d’impianto fascista del 1930 pur mitigato dalla Costituzione e da varie sentenze, una riadozione in seno alla Repubblica Italiana del codice Zanardelli seppur adattato con nuove norme derivanti da conquiste civili dell’Italia repubblicana non dimenticando i principi su cui esso era improntato.